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D.Lvo 25/02/2000 n. 93a) gruppo 1: comprende i fluidi pericolosi. Per fluidi pericolosi si intendono le sostanze o i preparati definiti all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997 n. 52. come "esplosivi" "estremamente inflammabili" "facilmente infiammabili" "infiammabili (quando la temperatura massima ammissibile e' superiore al punto di infiammabilita'), "altamente tossici", "tossici", "comburenti"; b) gruppo 2: comprende tutti gli altri fluidi non elencati alla lettera a). 3. Allorche' un recipiente e' costituito da piu' camere e' classificato nella categoria piu' elevata di ciascuna delle singole camere. Allorche' una camera contiene piu' fluidi e' classificato in base al fluido che comporta la categoria piu' elevata. Art. 10 - Valutazione di conformita' 1. Prima dell'immissione sul mercato, ai fini dell'apposizione della marcatura CE di cui all'articolo 15, il fabbricante deve sottoporre ciascuna attrezzatura a pressione o insieme ad una procedura di valutazione di conformita' tra quelle descritte nell'allegato III, alle condizioni definite dal presente articolo. 2. La procedura di valutazione di conformita' cui sottoporre l'attrezzatura o insieme e' a scelta del fabbricante tra quelle previste per la categoria in cui e' classificata l'attrezzatura o l'insieme a norma dell'articolo 9. Il fabbricante puo' anche scegliere di applicare una delle procedure previste per una categoria superiore, se esistente. 3. Le procedure di valutazione di conformita' da applicare per le diverse categorie sono le seguenti: a) categoria I: Modulo A; b) categoria II: Modulo A1, Modulo D1, Modulo E1; c) categoria III: Modulo B1 + D, Modulo B1 + F, Modulo B + E, Modulo B + C1, Modulo H; d) categoria IV: Modulo B + D, Modulo B + F, Modulo G, Modulo H1. 4. Nel quadro delle procedure per la garanzia della qualita' nelle categorie III e IV di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 1) e numero 2) primo trattino, e lettera b), l'organismo notificato di cui all'articolo 12, quando svolge visite senza preavviso, preleva un campione dell'attrezzatura dai locali del fabbricante o dai locali di stoccaggio al fine di compiere o di far compiere la valutazione finale di cui all'allegato I, paragrafo 3.2.2. A tal fine, il fabbricante informa l'organismo notificato del calendario previsto per la produzione. L'organismo notificato effettua almeno due visite durante il primo anno di produzione. La frequenza delle visite successive e' determinata dall'organismo notificato sulla base dei criteri indicati nel punto 4.4 dei moduli pertinenti. 5. Nel caso di produzione in unico esemplare di recipienti e attrezzature della categoria III di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), in base alla procedura di cui al modulo H, l'organismo notificato compie o fa compiere la valutazione finale di cui all'allegato 1, punto 3.2.2. per ciascun singolo esemplare. A tal fine, il fabbricante comunica il calendario di produzione previsto all'organismo notificato. 6. Gli insiemi di cui all'articolo 3, comma 2, sono sottoposti ad una procedura globale di valutazione di conformita' che comprende: a) la valutazione di conformita' di ciascuna delle attrezzature a pressione costitutive dell'insieme di cui all'articolo 3, comma 1, che non sono ancora state oggetto di una distinta procedura di valutazione di conformita' ne' di una separata marcatura CE; la procedura di valutazione e' determinata in base alla categoria di ciascuna delle attrezzature; b) la valutazione dell'integrazione dei diversi componenti dell'insieme in base ai punti 2.3, 2.8 e 2.9 dell'allegato I che viene determinata in funzione della categoria piu' elevata delle altre attrezzature interessate, senza tenere conto degli accessori di sicurezza; c) la valutazione della protezione dell'insieme, per evitare che vengano superati i limiti di esercizio ammissibili in base ai punti 2.10 e 3.2.3 del- 7. In deroga a quanto previsto dal commi 1, 2, 3, 4, 5, e 6, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo', ove giustificato, consentire la commercializzazione e la messa in servizio di attrezzature a pressione e di singoli insiemi di cui all'articolo 1, comma 1, per i quali non siano state applicate le procedure previste dal presente articolo e il cui uso sia nell'interesse della sperimentazione. 8. I documenti e la corrispondenza relativi alla valutazione della conformita' sono redatti nella lingua in cui e' stabilito l'organismo responsabile della esecuzione di tali procedure nonche' nella lingua dello Stato di destinazione del l'attrezzatura stessa. 9. Fino alla avvenuta designazione degli organismi notificati di cui all'articolo 12 le procedure di valutazione della conformita' da applicare alle categorie II, III e IV ai sensi dell'articolo 10, comma 3, sono svolte dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL). Art. 11 - Approvazione europea dei materiali 1. L'approvazione europea dei materiali di cui all'articolo 1, comma 2, lettera p), e' rilasciata, a richiesta di uno o piu' fabbricanti di materiali o attrezzature, da uno degli organismi notificati di cui all'articolo 12, specificamente designato per questo compito. L'organismo notificato definisce, effettua e fa effettuare gli esami e le prove per certificare la conformita' dei tipi di materiale con i corrispondenti requisiti stabiliti dal presente decreto. 2. Prima di rilasciare un'approvazione europea dei materiali, l'organismo notificato ne informa gli Stati membri dell'unione europea e la Commissione europea e comunica loro gli elementi pertinenti. 3. L'organismo notificato rilascia l'approvazione europea dei materiali tenendo conto, se del caso, del parere del Comitato istituito dall'articolo 5 della direttiva 83/189/CEE e delle osservazioni presentate. 4. Una copia dell'approvazione europea dei materiali per attrezzature a pressione e' trasmessa agli Stati membri dell'Unione europea, agli altri organismi notificati e alla Commissione europea. 5. I materiali utilizzati per la fabbricazione delle attrezzature a pressione, conformi alle approvazioni europee dei materiali i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee, sono ritenuti conformi ai requisiti essenziali enunciati nell'allegato I. 6. L'organismo notificato che ha rilasciato l'approvazione europea dei materiali per attrezzature a pressione revoca tale approvazione qualora constati che la stessa non avrebbe dovuto essere rilasciata o allorche' il tipo di materiale e' contemplato "da una norma armonizzata. Esso informa immediatamente gli Stati membri, dell'Unione europea, gli altri organismi notificati e la Commissione europea di ogni revoca di approvazione. 7. Per certificare la conformita' ai requisiti stabiliti dal presente decreto dei materiali gia' riconosciuti di uso sicuro alla data di entrata in vigore dello stesso, l'organismo notificato tiene conto della documentazione tecnica esistente. Art. 12 - Organismi notificati 1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato notifica alla Commissione europea ed agli altri Stati membri dell'Unione Europea gli organismi abilitati ad espletare le procedure di cui agli articoli 10 e 11 e svolgere i compiti specifici per i quali sono stati abilitati, nonche' i numeri di identificazione che sono stati loro attribuiti in precedenza dalla Commissione europea. 2. La designazione degli organismi da notificare viene effettuata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel rispetto dei criteri previsti nell'allegato IV e secondo le linee guida che saranno determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenendo anche conto dei seguenti criteri: a) capacita' di copertura operativa sul territorio nazionale; b) partecipazione ad attivita' di studio, anche internazionali, nel campo della normazione del coordinamento tecnico nelle materie coperte dalla designazione. 3. Qualora sia constatato che l'organismo notificato non soddisfa piu' i criteri previsti al comma 2, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato revoca il provvedimento di designazione informandone immediatamente la Commissione europea e gli Stati membri dell'Unione europea. Art. 13 - Entita' terze riconosciute 1. I compiti di cui ai punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'allegato I possono essere svolti da soggetti, diversi dagli organismi notificati di cui all'articolo 12, appositamente riconosciuti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in applicazione dei criteri indicati nell'allegato IV. Il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato comunica alla Commissione europea e agli Stati membri dell'Unione europea un elenco dei soggetti riconosciuti a norma del presente articolo. 3. I soggetti che soddisfano i criteri previsti dalle norme armonizzate pertinenti sono considerati rispondenti ai criteri di cui all'allegato IV. 4. La notifica di un soggetto riconosciuto a norma del presente articolo viene revocata qualora si constati che esso non soddisfa piu' i criteri di cui all'allegato IV. 5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'ariigianato informa immediatamente la Commissione europea e gli Stati membri dell'Unione europea di ogni revoca di autorizzazione. Art. 14 - Ispettorati degli utilizzatori 1. In deroga alle disposizioni relative ai compiti svolti dagli organismi notificati, sono consentite la commercializzazione e la messa in servizio, da parte degli utilizzatori, di attrezzature a pressione o di insiemi, la cui conformita' ai requisiti essenziali sia stata valutata da un ispettorato degli utilizzatori stessi, secondo quanto disposto dal presente articolo. 2. L'ispettorato degli utilizzatori opera esclusivamente con riferimento ad attrezzature a pressione o insiemi impiegati negli impianti gestiti dal gruppo industriale di cui l'ispettorato fa parte. 3. Le procedure applicabili per la valutazione della conformita' ad opera dell'ispettorato degli utilizzatori sono i moduli A1, C1, F e G, descritti nell'allegato III. 4. Le attrezzature a pressione e gli insiemi la cui conformita' e' valutata a norma del presente articolo non recano la marcatura CE. 5. L'ispettorato degli utilizzatori e' designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato V, previo accertamento che il gruppo di cui esso fa parte applichi una politica comune di sicurezza per quanto riguarda le specifiche tecniche di progettazione, di fabbricazione, di controllo, di manutenzione e di uso delle attrezzature a pressione e degli insiemi. 6. Il Ministero dell'industria, del commercio dell'artiqianato comunica alla Commissione europea e agli Stati membri dell'Unione europea i nomi degli ispettorati degli utilizzatori designati, i compiti per i quali sono stati designati, nonche', per ciascuno di essi, l'elenco degli impianti che soddisfano le disposizioni di cui ai commi 2 e 5. 7. Qualora il Ministero dell'industria, del commercio dell'artigianato constati che un ispettorato degli utilizzatori non soddisfa piu' i criteri di cui al comma 5 revoca la designazione, dandone comunicazione alla Commissione europea e agli Stati membri dell'Unione europea. 8. Nel caso in cui sia stato designato un ispettorato degli utilizzatori, sono consentite la commercializzazione e la messa in servizio, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, di attrezzature a pressione o di insiemi la cui conformita' e' stata valutata da un ispettorato degli utilizzatori designato da un altro Stato membro dell'Unione europea. Art. 15 - Marcatura CE 1. La marcatura CE e' costituita dalle iniziali CE secondo il simbolo grafico il cui modello figura nell'allegato VI. La marcatura CE e' seguita dal numero distintivo dell'organismo notificato implicato nella fase di controllo della produzione. 2. La marcatura CE deve essere apposta in modo visibile, facilmente leggibile e indelebile su ogni attrezzatura a pressione di cui all'articolo 3, comma 1, o insieme di cui all'articolo 3, comma 2, completi o in uno stato che consenta la verifica finale descritta al punto 3.2 dell'allegato I. |
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